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Guida pratica

Pignoramento dell'Agenzia Entrate-Riscossione su conto e stipendio

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare conto e stipendio senza passare prima dal giudice: ordina alla banca o al datore di lavoro di versarle direttamente le somme, entro sessanta giorni per quelle già dovute. In quel periodo le somme restano bloccate, ma si può ancora agire: controllare le cartelle, chiedere la rateizzazione, contestare il pignoramento.

RiferimentiDPR 602/1973, artt. 72-bis, 72-ter

Un pignoramento senza udienza

Nel pignoramento presso terzi ordinario il creditore cita il debitore e il terzo davanti al giudice, che poi assegna le somme. L'agente della riscossione ha invece uno strumento più rapido, previsto dall'art. 72-bis del DPR 602/1973: notifica l'atto di pignoramento al terzo (la banca, il datore di lavoro, l'ente che paga la pensione) e al debitore, con l'ordine di pagare direttamente all'agente della riscossione. Non c'è un'udienza e il giudice interviene solo se qualcuno propone opposizione.

Il pignoramento si fonda sulle cartelle di pagamento (o sugli avvisi di accertamento esecutivi) indicati nell'atto. Se dalla notifica della cartella è passato più di un anno senza azioni, la legge richiede che prima del pignoramento sia notificata un'intimazione di pagamento.

Cosa sono i sessanta giorni

Per le somme già dovute al momento della notifica, come il saldo del conto corrente, il terzo deve versarle all'agente della riscossione entro sessanta giorni; per quelle che maturano dopo, come gli stipendi dei mesi successivi, alle singole scadenze, fino a coprire il debito. Nei sessanta giorni la banca tiene ferme le somme pignorate fino all'importo indicato nell'atto: il conto, per quella parte, non è utilizzabile. Come la banca tratta le somme accreditate dopo la notifica dipende dal contenuto dell'atto e va verificato.

Sessanta giorni sono pochi, ma sono il tempo utile per controllare le cartelle, valutare la rateizzazione o un'opposizione. Dopo il versamento, recuperare le somme è molto più difficile.

Quanto si può pignorare dello stipendio

Per i debiti con l'agente della riscossione la legge (art. 72-ter DPR 602/1973) prevede quote ridotte rispetto al quinto ordinario:

  • un decimo per gli stipendi netti fino a 2.500 euro al mese;
  • un settimo per quelli tra 2.500 e 5.000 euro;
  • un quinto oltre i 5.000 euro.

Se lo stipendio è accreditato sul conto, il pignoramento del conto non si estende all'ultimo stipendio accreditato. Per la pensione valgono le tutele del codice di procedura civile, a cominciare dalla parte impignorabile (il cosiddetto minimo vitale). Le soglie possono essere modificate: vanno verificate sulla normativa vigente.

La rateizzazione

Si può chiedere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di pagare a rate. Dalla presentazione della domanda non possono essere avviate nuove azioni esecutive; con il pagamento della prima rata il pignoramento già avviato di regola non può proseguire, a meno che le somme siano già state versate o assegnate o che il terzo abbia già dichiarato di doverle. Per questo conta il momento in cui si presenta la domanda. Numero delle rate, soglie e documenti richiesti sono cambiati più volte negli ultimi anni: vanno verificate le regole in vigore al momento della richiesta.

Controllare le cartelle

Prima di pagare o di rateizzare conviene sapere se il debito è davvero dovuto: se le cartelle indicate nell'atto sono state notificate regolarmente, se nel frattempo il credito si è prescritto, se una parte è già stata pagata o sgravata. La guida alle cartelle esattoriali spiega i controlli principali.

Come ci si oppone

Il giudice cambia a seconda di cosa si contesta:

  • se si contesta il debito tributario (cartella mai notificata, prescrizione maturata prima del pignoramento, tributo non dovuto), di regola si propone ricorso alla Corte di giustizia tributaria, per il Salento quella di primo grado di Lecce, entro sessanta giorni dalla notifica del pignoramento;
  • se si contestano la pignorabilità delle somme o vizi del pignoramento in sé, ci si rivolge al giudice dell'esecuzione del Tribunale, per chi abita in provincia il Tribunale di Lecce, con i limiti che la legge sulla riscossione pone alle opposizioni;
  • per i debiti non tributari (contributi previdenziali, sanzioni amministrative) i giudici e i termini sono diversi.

La scelta del giudice sbagliato può far perdere il termine: va fatta sull'atto, con l'avvocato. La guida all'opposizione al pignoramento spiega le differenze tra i diversi rimedi.

Quando i debiti sono troppi

Se al debito con il Fisco se ne sommano altri non sostenibili, si può valutare una procedura di sovraindebitamento, nella quale rientrano anche i debiti tributari: la guida al piano del consumatore spiega come funziona.

Domande frequenti

Cosa vuol dire che il conto resta bloccato sessanta giorni?

Che la banca, ricevuto l'atto, accantona le somme pignorate fino all'importo indicato e le versa all'agente della riscossione allo scadere dei sessanta giorni. In quel periodo il titolare non può disporne. È il tempo in cui conviene far controllare le cartelle e valutare rateizzazione o opposizione.

Se chiedo la rateizzazione il conto si sblocca?

Con il pagamento della prima rata il pignoramento già avviato di regola non può proseguire, salvo che le somme siano già state versate o assegnate o che il terzo abbia già reso la dichiarazione. Lo sblocco va poi comunicato alla banca dall'agente della riscossione. Le condizioni della rateizzazione cambiano spesso: vanno verificate al momento della domanda.

Quanto può pignorare il Fisco sullo stipendio?

Un decimo dello stipendio netto fino a 2.500 euro mensili, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto oltre i 5.000 euro (art. 72-ter DPR 602/1973). Sono quote più basse del quinto che vale per gli altri creditori.

L'ultimo stipendio o la pensione accreditati sul conto sono intoccabili?

Per lo stipendio la legge sulla riscossione esclude dal pignoramento del conto l'ultimo stipendio accreditato. Per la pensione e per le somme di stipendio accumulate in precedenza valgono le tutele del codice di procedura civile, che proteggono una parte delle somme. Come le regole si combinano va verificato sull'estratto conto e sull'atto.

Il conto è cointestato con il coniuge: cosa si blocca?

Si può pignorare solo ciò che appartiene al debitore. Sul conto cointestato si presume che le somme appartengano in parti uguali ai cointestatari, salvo prova contraria: il cointestatario che dimostra che le somme sono sue (ad esempio perché vi arriva solo il suo stipendio) può farlo valere. Spesso la banca blocca in via prudenziale anche la quota dell'altro: conviene intervenire subito.

Come si fa opposizione e a quale giudice?

Dipende da cosa si contesta: per i vizi del debito tributario, come la cartella non notificata o la prescrizione, di regola la Corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni; per la pignorabilità delle somme o i vizi del pignoramento, il giudice dell'esecuzione del Tribunale. Per contributi e sanzioni amministrative i giudici sono altri. La scelta si fa sull'atto, con l'avvocato.

E se la cartella non mi è mai stata notificata?

Il pignoramento è allora il primo atto con cui si viene a sapere del debito, e si può impugnare insieme alla cartella non notificata. Va verificato subito, chiedendo all'agente della riscossione le relate di notifica: il termine per agire decorre dalla notifica del pignoramento.

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del caso concreto. L'incarico dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi: l'esito di un giudizio o di una procedura non può essere garantito.

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