La cosiddetta «legge salva suicidi»
Con questa espressione giornalistica si indica la legge n. 3 del 2012, che introdusse in Italia le procedure per chi è sovraindebitato e non può fallire. Il nome ricorda il contesto in cui nacque, gli anni della crisi economica. Dal 15 luglio 2022 quelle procedure sono regolate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019): la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti), il concordato minore (artt. 74 e seguenti) e la liquidazione controllata. Non sono una cancellazione automatica dei debiti: sono procedure giudiziarie con requisiti precisi.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore
È riservata al consumatore, cioè alla persona fisica che ha contratto i debiti per scopi estranei a un'attività d'impresa o professionale. Il consumatore propone un piano che indica come e in quanto tempo pagherà i creditori, anche in misura parziale. Il giudice lo omologa se è fattibile e se il consumatore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Non è ammesso chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha già beneficiato due volte dell'esdebitazione.
Il piano può prevedere il pagamento parziale anche dei creditori privilegiati, purché ricevano non meno di quanto otterrebbero dalla vendita dei beni. Può includere i debiti derivanti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Il concordato minore
È lo strumento per il professionista, l'imprenditore minore (sotto le soglie della liquidazione giudiziale), l'imprenditore agricolo e la start-up innovativa. Di regola serve a proseguire l'attività: si propone ai creditori un accordo che deve essere approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto, e poi omologato dal giudice.
Privati, ditte individuali, ditte cessate
Chi ha solo debiti personali accede alla ristrutturazione del consumatore. Chi ha una ditta individuale in attività, per i debiti dell'impresa, accede al concordato minore. Per chi ha chiuso un'attività e ha debiti misti, in parte personali e in parte dell'impresa cessata, la scelta della procedura dipende dalla natura dei debiti e dal tempo trascorso dalla cancellazione: va esaminata caso per caso.
Il ruolo dell'OCC, anche a Lecce
La domanda si presenta tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC), iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia. Il gestore della crisi nominato dall'OCC verifica i dati, ricostruisce le cause dell'indebitamento e scrive la relazione che accompagna la domanda. A Lecce operano organismi costituiti presso gli ordini professionali, tra cui quelli degli avvocati e dei commercialisti: l'elenco aggiornato è nel registro ministeriale. L'avvocato segue la parte giuridica: la scelta della procedura, la proposta, i rapporti con i creditori e con il Tribunale di Lecce, le eventuali contestazioni. L'OCC ha un proprio compenso, previsto dalla legge.
La prima casa con il mutuo
Il piano del consumatore può prevedere che il mutuo garantito da ipoteca sulla abitazione principale continui a essere pagato alle scadenze originarie, se alla data della domanda il consumatore è in regola con le rate o se il giudice lo autorizza a pagare quelle scadute. È una delle differenze principali rispetto alla liquidazione controllata, in cui i beni vengono venduti.
Debiti con il Fisco e pignoramenti in corso
Nel piano possono rientrare anche i debiti tributari e contributivi, con le regole particolari previste per alcuni di essi. Su richiesta del debitore, il giudice può disporre la sospensione dei pignoramenti in corso che potrebbero pregiudicare il piano e il divieto di iniziarne di nuovi; se un'asta è vicina, i tempi della domanda contano.
Cosa serve per cominciare
- elenco dei creditori con gli importi, contratti di finanziamento, estratti conto, cartelle;
- atti giudiziari ricevuti (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni e spese necessarie della famiglia;
- beni di proprietà e atti di disposizione degli ultimi anni.
Domande frequenti
Cos'è la cosiddetta «legge salva suicidi»?
È il nome giornalistico della legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento, oggi sostituita dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Indica le procedure con cui chi non riesce più a pagare i debiti e non può fallire può proporre un piano o liquidare il patrimonio e, alle condizioni di legge, liberarsi dei debiti residui.
Chi può accedere: privati, ditte individuali, ditte cessate?
Il consumatore accede alla ristrutturazione dei debiti; il professionista e l'imprenditore minore, compresa la ditta individuale, al concordato minore. Per chi ha un'attività cessata e debiti misti la procedura dipende dalla natura dei debiti e va valutata caso per caso.
Gli OCC di Lecce cosa fanno?
L'Organismo di composizione della crisi nomina un gestore che verifica la documentazione, ricostruisce la situazione e redige la relazione da allegare alla domanda; poi segue la procedura. A Lecce ci sono organismi costituiti presso gli ordini professionali; l'elenco aggiornato è nel registro del Ministero della giustizia.
Posso tenere la prima casa con il mutuo?
Nel piano del consumatore sì, a certe condizioni: si può prevedere di continuare a pagare le rate del mutuo sull'abitazione principale alle scadenze previste, se si è in regola con le rate o se il giudice autorizza il pagamento di quelle arretrate.
Rientrano i debiti con il Fisco?
Sì, i debiti tributari e contributivi possono essere inseriti nel piano, con le regole particolari che la legge prevede per alcuni di essi.
Quanto dura?
La legge non fissa una durata massima unica: il piano deve essere sostenibile e il giudice ne valuta la fattibilità. Contano il reddito disponibile, le spese della famiglia e l'entità dei debiti. La fase dalla domanda all'omologazione richiede di solito alcuni mesi.
Cosa succede ai pignoramenti in corso?
Su richiesta del debitore, il giudice può sospendere le esecuzioni che potrebbero pregiudicare il piano e vietare l'avvio di nuove. Non è automatico: va chiesto con la domanda e motivato.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del caso concreto. L'incarico dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi: l'esito di un giudizio o di una procedura non può essere garantito.