Cos'è il precetto
È l'intimazione a pagare, entro un termine non inferiore a dieci giorni, quanto dovuto in base a un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale, un atto notarile). Scaduto il termine il creditore può pignorare; se non lo fa entro novanta giorni, il precetto perde efficacia.
Le prime verifiche, subito
- Il titolo: esiste, è stato notificato, è definitivo o provvisoriamente esecutivo?
- Le somme: corrispondono al titolo? Interessi e spese sono calcolati correttamente? Ci sono pagamenti già fatti?
- La prescrizione: il diritto del creditore è ancora vivo?
- La notifica: è regolare?
Le possibilità
- pagare o trattare un piano di rientro con il creditore, possibilmente per scritto e prima del pignoramento;
- proporre opposizione a precetto se si contesta il diritto di procedere o le somme;
- proporre opposizione agli atti esecutivi per i vizi formali, entro venti giorni dalla notifica dell'atto;
- dopo il pignoramento, chiedere la conversione: si deposita una parte della somma e si paga il resto a rate;
- se i debiti sono più d'uno e non sostenibili, valutare una procedura di sovraindebitamento.
Cosa non fare
- ignorare l'atto: i termini corrono comunque;
- trasferire beni a familiari per sottrarli al creditore: l'atto può essere revocato e il comportamento può avere conseguenze penali;
- pagare senza farsi rilasciare quietanza scritta.
Domande frequenti
Il pignoramento del conto blocca tutto?
Blocca le somme fino all'importo precettato aumentato della metà, con limiti per stipendi e pensioni accreditati. Si può chiedere al giudice di ridurre il pignoramento se è eccessivo.
Posso rateizzare dopo il pignoramento?
Sì, con la conversione del pignoramento: si versa una parte della somma e il resto a rate, nei limiti fissati dal giudice.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del caso concreto. L'incarico dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi: l'esito di un giudizio o di una procedura non può essere garantito.