I contratti di lavoro: sospesi, non cessati
L'apertura della liquidazione giudiziale non è di per sé causa di licenziamento. Secondo l'art. 189 del Codice della crisi i rapporti di lavoro restano sospesi finché il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, comunica se intende subentrare (l'attività prosegue o l'azienda viene ceduta) o recedere. Durante la sospensione il lavoratore non lavora e non è retribuito. Se il curatore non decide entro il termine di legge, i rapporti si considerano risolti dalla data di apertura; il termine può essere prorogato dal giudice, e la legge prevede tutele economiche per i lavoratori in caso di proroga.
Dimissioni e NASpI
Durante la sospensione il lavoratore può dimettersi; la cessazione del rapporto per effetto della liquidazione giudiziale è considerata perdita involontaria dell'occupazione ai fini della NASpI (art. 190 CCII). Come e quando conviene dimettersi dipende dalla situazione personale e da eventuali nuove offerte di lavoro: va valutato prima di firmare.
Stipendi arretrati e TFR
I crediti per retribuzioni e TFR maturati prima dell'apertura si fanno valere con la domanda di ammissione al passivo, da inviare per PEC al curatore almeno trenta giorni prima dell'udienza di verifica. Sono crediti privilegiati: vengono pagati prima dei crediti ordinari, se il ricavato della liquidazione lo consente. Le retribuzioni per il lavoro svolto dopo l'apertura, se il curatore subentra, sono a carico della procedura e pagate con precedenza.
Il Fondo di garanzia dell'INPS
Quando il credito è stato ammesso allo stato passivo, il lavoratore può chiedere all'INPS il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione rientranti nel periodo e nei limiti di importo fissati dalla legge. La domanda si presenta all'INPS, di regola in via telematica, con la documentazione dell'ammissione al passivo. Il Fondo interviene anche se in liquidazione non c'è denaro sufficiente: per questo la domanda di ammissione, con il privilegio corretto, è il primo passo.
I fornitori
- i crediti per merce consegnata o servizi resi prima dell'apertura si fanno valere con la domanda di ammissione al passivo, indicando l'eventuale privilegio (ad esempio per le imprese artigiane o agricole);
- la merce consegnata non si può riprendere, salvo che il fornitore ne sia rimasto proprietario: ad esempio con una riserva di proprietà risultante da un atto di data certa, o per beni in conto deposito o in conto visione. In questi casi si presenta una domanda di restituzione o rivendica;
- i contratti ancora in corso restano sospesi finché il curatore decide se subentrare o sciogliersi; il fornitore può chiedere al giudice delegato di fissare al curatore un termine per decidere, scaduto il quale il contratto si intende sciolto.
I clienti
Chi deve ancora pagare l'impresa deve pagare il curatore, sul conto della procedura: i pagamenti fatti all'imprenditore dopo l'apertura non liberano dal debito verso la procedura. Chi ha versato un acconto per beni o lavori non ancora ricevuti diventa creditore e deve presentare domanda di ammissione al passivo, salvo che il curatore decida di proseguire il contratto.
Il curatore e come contattarlo
Il curatore è nominato dal Tribunale con la sentenza di apertura e invia ai creditori conosciuti una comunicazione con il proprio indirizzo PEC e la data dell'udienza di verifica. I suoi dati risultano dalla sentenza, pubblicata nel registro delle imprese. Le comunicazioni con il curatore si fanno per PEC: telefonate e incontri informali non sostituiscono la domanda.
Nota sull'imparzialità. L'Avv. Guglielmo svolge incarichi di curatore per il Tribunale di Lecce. Lo studio non assiste lavoratori, fornitori o clienti nelle procedure in cui l'avvocato è curatore o ha un altro incarico: in questi casi indica di rivolgersi a un altro professionista.
Domande frequenti
Il contratto di lavoro si sospende?
Sì. Con l'apertura della liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro restano sospesi finché il curatore comunica se subentra o recede. Se non decide entro il termine di legge, eventualmente prorogato dal giudice, i rapporti si considerano risolti dalla data di apertura.
Come recupero stipendi e TFR?
Con la domanda di ammissione al passivo, indicando il privilegio. Una volta ammesso il credito, si può chiedere al Fondo di garanzia dell'INPS il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, nei limiti di legge.
Entro quando devo insinuarmi?
Almeno trenta giorni prima dell'udienza di verifica indicata nella comunicazione del curatore, per PEC. Dopo, la domanda è tardiva: è ancora possibile entro i termini di legge, ma si partecipa solo ai riparti successivi.
Che privilegio ha il credito di lavoro?
Le retribuzioni e il TFR hanno un privilegio generale sui beni mobili dell'impresa, tra i primi nell'ordine di legge: vengono pagati prima dei creditori chirografari, se il ricavato lo consente.
Il fornitore può riprendersi la merce?
Solo se ne è rimasto proprietario, ad esempio con una riserva di proprietà di data certa o per beni in conto deposito: in questo caso presenta domanda di restituzione o rivendica. Altrimenti è un creditore come gli altri e deve insinuarsi al passivo.
Chi è il curatore e come lo contatto?
È il professionista nominato dal Tribunale con la sentenza di apertura. Il suo indirizzo PEC è nella comunicazione inviata ai creditori e nella sentenza, pubblicata nel registro delle imprese. Le comunicazioni si fanno per PEC.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono la valutazione del caso concreto. L'incarico dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi: l'esito di un giudizio o di una procedura non può essere garantito.